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Somministrazione farmaci a scuola: esiste l’obbligo?

Docenti e personale ATA sono obbligati a somministrare farmaci a scuola a studenti che ne hanno bisogno? No, non esiste nessun obbligo.

Somministrazione farmaci a scuola: esiste l’obbligo?

Talvolta nelle scuole si ha la necessità di somministrazione di farmaci agli studenti durante l’orario scolastico. Si tratta di alunni sofferenti di determinate malattie per cui è fondamentale che i farmaci vengono assunti anche quando sono a scuola. Ovviamente tale necessità deve essere certificata da un medico. A questo punto sorge un dilemma: a chi spetta la somministrazione di tali farmaci? Docenti e personale ATA possono essere obbligati a somministrare i farmaci? La risposta a tale domanda arriva dalle Raccomandazione del 25/11/2005 in cui si trovano le Linee Guida del Miur e del Ministero della Salute inerenti proprio tale problema.

Insegnanti e personale ATA non possono essere obbligati a somministrare farmaci agli studenti

Nell’articolo 1 delle Raccomandazioni viene spiegato che la necessità di somministrare i farmaci anche in orario scolastico è dovuta al poter garantire il diritto allo studio e alla salute degli studenti. Ma è nell’articolo 2 che troviamo una risposta alla nostra domanda. La somministrazione di farmaci può avvenire solamente con certificazione del medico curante e precisa autorizzazione dell’ASUR. Non solo, la somministrazione è a cura e responsabilità di:

  • famiglia dello studente o chi esercita la potestà genitoriale
  • scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA)
  • servizi sanitari (medici di base e ASUR)
  • enti locali

La richiesta di somministrazione dei farmaci deve seguire un iter ben preciso:

  1. i genitori devono fare richiesta formale e scritta, corredata anche da certificazione medica che attesti la reale presenza di malattia nello studente, la necessità di somministrare farmaci anche durante l’orario scolastico e tutti i dati necessari a tale somministrazione (dove e come devono essere conservati i farmaci, come somministrarli, quando somministrarli e dosaggio)
  2. a questo punto il dirigente scolastico, dopo aver controllato che tale richiesta sia corretta, deve attivarsi in modo da soddisfare tale richiesta. Per fare ciò deve:

a) trovare il luogo dove conservare e somministrare tali farmaci
b) autorizzare, se richiesto, i genitori dello studente ad accedere alla scuola durante le ore di lezione per somministrare i farmaci
c) se i genitori dell’alunno non sono disponibili a somministrare i farmaci, deve verificare che ci sia personale docente o ATA disposto a farlo

Ed è qui che si ha risposta alla domanda: il personale docente o ATA non può essere obbligato alla somministrazione. Il dirigente scolastico chiede a tale personale se ci sia qualcuno disposto a farlo. Ma attenzione: anche qualora ci fosse, è richiesto che tale personale abbia seguito un corso di Pronto Soccorso o similari attività promosse dagli Uffici Scolastici regionali, dall’ASUR, dai Servizi Sociali e dalle Associazioni.

Ma se non c’è nessuno nel corpo insegnanti o fra il personale ATA che voglia o possa farlo, allora cosa si fa? Se il dirigente non riscontra nessuna disponibilità da parte del personale, ecco che allora potrebbe stipulare accordi con soggetti istituzionali del territorio. Se anche ciò fosse impossibile, allora deve provare attraverso Enti e Associazioni di volontariato come CRI, Unità Mobili di Strada e via dicendo. Se anche tutto ciò non fosse possibile o ci si ritrovi in una situazione di emergenza, allora bisogna ricorrere al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Quindi, riassumendo, la somministrazione di farmaci a studenti durante l’orario scolastico può essere effettuata seguendo un ordine gerarchico ben preciso:

  1. genitori
  2. personale docente e ATA della scuola disponibile, volontario e accreditato per tali somministrazioni (ma mai obbligato)
  3. soggetti istituzionali del territorio
  4. associazioni di volontariato

Foto | iStock

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