Alimenti, ecco le nuove regole per le etichette
In vigore da oggi, introducono novità anche per il pesce. Ecco come districarsi fra le nuove informazioni grazie all'hashtag #AlimentiNuoveEtichette
Da oggi, 13 dicembre 2014, entrano ufficialmente in vigore due Regolamenti europei che introducono molte novità nelle etichette degli alimenti. Se non avete idea di cosa cambierà non c’è bisogno di andare nel panico: a correre in vostro aiuto saranno i social network, che grazie a un hashtag creato dal Movimento Difesa del Cittadino, #AlimentiNuoveEtichette, forniranno ogni giorno spiegazioni sui cambiamenti previsti.
La prima normativa cui faranno riferimento è il Regolamento Ue 1169, che riforma non solo l’intera disciplina sull’etichettatura, ma anche le regole della presentazione e della pubblicità degli alimenti. Come riportato sul sito web dell’Unione europea, le nuove regole prevedono l’obbligo di indicare in etichetta:
la denominazione;
l’elenco degli ingredienti;
le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.);
la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
la quantità netta dell’alimento;
il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego;
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore o dell’importatore;
il paese d’origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore;
le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
una dichiarazione nutrizionale.
L’obbligo all’introduzione di quest’ultima entrerà però in vigore dal 13 dicembre 2016. Da oggi, invece, dovrebbe entrare in vigore anche l’obbligo per i ristoratori di indicare la presenza di allergeni nel cibo servito nei loro locali.
Il Regolamento Ue 1379 introduce invece nuovi obblighi per chi commercializza pesce. Le novità riguardano sia il pesce fresco sia quello congelato o decongelato. Ecco di cosa si tratta.
- Nel caso del pesce fresco dovranno essere indicati la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato), l’origine (cioè la zona in cui è stato catturato – se pescato – o raccolto – se allevato), la categoria degli attrezzi con cui è stato pescato e il prezzo.
- Nel caso del pesce congelato dovranno essere indicati la denominazione commerciale della specie con l’indicazione “congelato” e il nome scientifico, il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato), l’origine (cioè la zona in cui è stato catturato – se pescato – o raccolto – se allevato), la categoria degli attrezzi con cui è stato pescato, la percentuale di glassatura e il prezzo.
- Nel caso del pesce decongelato dovranno essere indicati la denominazione commerciale della specie con l’indicazione “decongelato” o “scongelato” e il nome scientifico, il metodo di produzione (pescato, pescato in acque dolci o allevato), l’origine (cioè la zona in cui è stato catturato – se pescato – o raccolto – se allevato), il prezzo e l’avvertenza “non ricongelare il prodotto, conservarlo in frigorifero e consumarlo entro 24 ore”.
Queste nuove regole sono riassunte nell’infografica pensata dal Movimento Difesa del Cittadino in collaborazione con Eurofishmarket che vi mostriamo qui di seguito:
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