Disabili contro il nuovo ISEE, in programma protesta a Montecitorio
Il provvedimento al vaglio della Camera introdurrebbe troppe disparità. Ecco le novità previste
E’ prevista per mercoledì 31 luglio, a partire dalle ore 16, la manifestazione a piazza Montecitorio contro l’applicazione del nuovo ISEE (l’indicatore della situazione economica equivalente) voluta da associazioni, movimenti e gruppi impegnati in tema di disabilità. Il provvedimento, attualmente in esame alla Camera dei Deputati, contiene diverse novità che riguardano direttamente i disabili. Da qui la decisione di organizzare la protesta, che sarà preceduta da una conferenza stampa, programmata a Roma per il 30 luglio, per approfondire i punti critici dell’intervento, che, in realtà, non toccherà solo i disabili, ma milioni di famiglie italiane.
Il provvedimento intende sia ridefinire a quali servizi e prestazioni si applica l’ISEE, sia il suo calcolo. Fra le novità introdotte molte riguardano proprio il calcolo dell’indicatore della situazione reddituale dei nuclei familiari che includono anche disabili e le detrazioni cui hanno diritto. Ecco, nel dettaglio, in cosa consistono.
Il nuovo calcolo dell’ISEE
Così come prevede l’attuale normativa, l’ISEE continuerà ad essere calcolato in base all’indicatore della situazione reddituale (ISR), all’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) e alla composizione del nucleo familiare. Le preoccupazioni in tema di disabilità nascono dal fatto che il nuovo metodo di calcolo renderà l’ISEE più svantaggioso per le famiglie italiane in cui è presente una persona con disabilità; che terrà conto anche delle pensioni, delle indennità e degli assegni conferiti agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi; e che il nuovo limite verrà applicato anche alle forme di sostegno riservate a queste classi di invalidi, incluse le indennità di accompagnamento e di comunicazione, che fino ad oggi venivano erogate indipendentemente dal reddito.
In particolare, nel calcolo dell’ISR dovranno essere inclusi anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, carte di debito incluse, ricevuti per qualsiasi motivo da un ente pubblico. Queste comprendono anche tutte le forme di sostegno economico concesse agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi, agli invalidi del lavoro, di servizio e di guerra, i voucher e i contributi oer prestazioni sociali (come quelli per la vita indipendente) e i contributi nazionali e regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’acquisto di prodotti tecnologicamente avanzati, tutte voci escluse fino ad oggi dal calcolo.
Fra le franchigie – o, meglio, detrazioni forfettarie – previste ve ne sono alcune pensate specificamente per i nuclei familiari con disabili, variabili a seconda della gravità della disabilità:
- 3.500 euro per ogni persona con disabilità media;
- 5.000 euro per ogni persona con disabilità grave;
- 6.500 euro per ogni persona non autosufficiente.
(Per quanto riguarda la definizione del grado di disabilità, si rimanda a questo link)
Oltre a queste franchigie, dalla somma dei redditi potranno essere detratte:
- le spese sanitarie per disabili, quelle per l’acquisto di cani guida, quelle di interpretariato per i sordi e le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili fino ad un massimo di 5000 euro;
- in caso di disabili non autosufficienti, le spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale regolarmente assunti o le cui prestazioni siano state rese da enti, come le cooperative, ma al netto di una franchigia di 1000 euro, fino a un massimo pari all’ammontare delle prestazioni assistenziali ricevute.
Per quanto riguarda, invece, le scale di equivalenza, cioè i parametri che dipendono dal numero di componenti del nucleo familiare, verrà eliminata l’aggiunta di 0,5 punti “per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%”. Alla luce delle franchigie da 3.500, 5.000 e 6.500 euro questa decisione dovrebbe avvantaggiare le famiglie che hanno un ISR più basso.
Le nuove regole di applicazione dell’ISEE
Per quanto riguarda, invece, le situazioni in cui sarà necessario far riferimento all’ISEE, sono previste sia un’applicazione “classica”, sia:
- un’applicazione “di favore” per le prestazioni di natura socio-sanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia (sostegni e aiuti domestici per favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio e interventi per favorire l’inserimento sociale), che prevede che se il beneficiario è maggiorenne nel conteggio dei membri del nucleo familiare vengano inclusi il coniuge, i figli minorenni e quelli maggiorenni a carico, ma non altri familiari (ad esempio i suoceri). Se invece il beneficiario è minorenne i conteggi fanno riferimento ai genitori, anche se non conviventi. Questa situazione potrebbe svantaggiare le persone con disabilità che hanno costituito una famiglia al di fuori del nucleo familiare d’origine.
- un’applicazione “restrittiva” per le prestazioni di natura residenziale a ciclo continuativo, in cui non sono ammesse le detrazioni di spese per l’assistenza personale (cioè per eventuali badanti) e per cui cambia il metodo di conteggio dei componenti del nucleo familiare, che include anche tutti i figli, inclusi quelli non conviventi, che vengono considerati “componente aggiuntiva”. Sono, inoltre, previste ulteriori agevolazioni e franchigie se questa componente aggiuntiva è a sua volta una persona con disabilità. In particolare, i figli non conviventi non vengono considerati “componente aggiuntiva” se sono disabili o lo è un componente del loro nucleo familiare o se l’autorità pubblica competente in materia di servizi sociali ne certifica l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Infine, le donazioni immobiliari effettuate nei 3 anni precedenti a favore di persone tenute agli alimenti (come il coniuge, i figli e i fratelli) e quelle successive alla prima richiesta di ricovero continueranno ad essere conteggiate nel patrimonio del donante.
A queste si aggiunge un’applicazione “antielusiva” per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario.
L’indennità di accompagnamento continuerà ad essere erogata indipendentemente dal reddito, mentre e le altre prestazioni assistenziali concesse agli invalidi civili, ciechi civili e sordi, incluse le pensioni, continueranno ad essere erogate in base al reddito personale e non a soglie ISEE.
Disparità sul territorio
Uno degli aspetti che più preoccupa chi si oppone al provvedimento così com’è stato formulato sono le possibili disparità di trattamento delle persone con disabilità nelle diverse Regioni.
Il rischio
sottolinea Carlo Giacobini, Direttore Responsabile di HandyLex.org, testata giornalistica dedicato alle persone con disabilità e ai loro diritti,
è che ogni Regione e ogni ente erogatore di servizi o prestazioni agevolate regolamenti il settore come meglio ritiene, creando una forte disomogeneità di trattamento e perdendo di vista il vero spirito dell’ISEE che è equitativo.
Se il decreto sarà approvato, gli enti che erogano le prestazioni sociali agevolate dovranno aggiornare i criteri di calcolo e i limiti ISEE precedenti entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Secondo Giacobini “visto l’ampliamento della base reddituale e patrimoniale considerata” questi limiti dovrebbero essere superiori.
Via | Comunicato stampa; handYlex.org
Foto | via Flickr di Leo Reynolds