Quando un alimento può essere etichettato come ‘multicereali’? L’analisi dell’esperto Pinton

Una lettrice ha sollevato un interrogativo riguardo l’etichetta di un prodotto alimentare, in particolare le “sfoglie multicereali” della Carapan. La sua preoccupazione è legata alla reale composizione del prodotto, che, a suo avviso, non rispecchierebbe il nome indicato. Di seguito, il contenuto della missiva e la risposta fornita da Roberto Pinton, esperto nel settore alimentare.

Il contenuto della lettera sulla confezione

La lettrice, Anna, ha contattato la redazione esprimendo il suo dubbio riguardo alle sfoglie rustiche ai multicereali con semi di lino, sesamo e quinoa. Ha notato che il nome suggerisce una varietà di farine di cereali, ma analizzando la lista degli ingredienti ha constatato che, oltre al grano, l’unico cereale presente è l’orzo, e in quantità minima, rappresentato come farina di malto d’orzo al 5,7%. Questo ingrediente è parte di un preparato ai multicereali e semi, che costituisce il 46% della ricetta. Anna si chiede se sia appropriato utilizzare un nome che potrebbe risultare fuorviante per i consumatori, pur riconoscendo che il prodotto ha un buon sapore.

Chiarimenti da Roberto Pinton

Roberto Pinton ha esaminato la lista degli ingredienti riportata sulla confezione del prodotto, che include: semolato di grano duro (48%), preparato ai multicereali e semi (46%) comprendente semola di grano duro rimacinata (67%), lievito madre di grano tenero essiccato, semi di sesamo (7%), semi di lino (6%), farina di malto (orzo) (5,7%), quinoa rossa (4%), estratto di malto in polvere (orzo, frumento), acido ascorbico come agente di trattamento della farina, enzimi (amilasi), sale, lievito e acqua.

Dalla composizione analizzata, Pinton sottolinea che i cereali presenti, quali grano duro, grano tenero, orzo e quinoa, costituiscono il 94% del peso totale. Pertanto, la denominazione “multicereali” non appare inappropriata e risulta giustificata. Tuttavia, il professionista fa notare che l’acqua è stata inclusa nella lista degli ingredienti, nonostante possa essere omessa se presente in una percentuale inferiore al 5%, secondo il regolamento europeo n.1169/2011. La scelta di menzionarla, comunque, non rappresenta una violazione normativa, ma piuttosto una decisione dell’operatore di non avvalersi di tale deroga.

Roberto Pinton, con la sua esperienza, chiarisce quindi la questione riguardante la denominazione del prodotto, evidenziando la conformità della lista ingredienti con le normative vigenti.

Published by
Lucia Rossi